martedì 7 dicembre 2010

Il d. lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 negli enti locali

La riforma delle PA si poggia su tre pilastri essenziali: trasparenza totale, valutazione e benchmarking comparativo, i quali vengono introdotti nelle PA attraverso una pluralità di strumenti. Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: - il miglioramento della performance; - il soddisfacimento dei destinatari dei servizi erogati dalle PA; la partecipazione dei cittadini.
La trasparenza consente di far conoscere ai cittadini l’attività amministrativa ed i dati della performance dell’Ente e, quindi, di transitare da un ruolo passivo ad una posizione di stimolo, di controllo sociale e di confronto anche serrato con la PA sulla qualità dei servizi pubblici erogati. Tale fattore ha, inoltre, la finalità di prevenire il fenomeno della corruzione nelle PA tramite la pubblicazione di determinate informazioni pubbliche.
Il D. Lgs. n. 150/2009 è applicato negli enti locali e nelle regioni in modo differente rispetto alle altre PA in quanto tiene conto dell’autonomia normativa ed organizzativa attribuita dagli artt. 114, c. 2, e 117, c. 6, della Costituzione e dall’art. 4 della legge n. 131/2003. Pertanto, le disposizioni di competenza esclusiva dello Stato sono applicabili immediatamente (trasparenza, integrità, trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance) e quelle afferenti all’autonomia delle regioni e degli enti locali, indicate espressamente dal decreto agli artt. 16 ( Titolo II Misurazione, valutazione e trasparenza della performance) e 31 (Titolo III Merito e premi), sono attuabili dopo l’adeguamento degli ordinamenti degli enti locali e delle regioni.
Occorre che gli Enti adeguino i propri ordinamenti agli strumenti manageriali (sistema di misurazione e valutazione della performance, piano e ciclo della performance, piano della trasparenza e dell'integrità) introdotti dalla riforma affinché vengano attuati negli enti locali e nelle regioni. Inoltre, si rende necessario raccordare gli strumenti esistenti ai principi contenuti nel D. Lgs. n. 150/2009. Pertanto, l’Anci propone di concentrare nel PEG (piano esecutivo di gestione) o nel RPP (relazione previsionale programmatica) per gli enti per i quali non è previsto il PEG gli strumenti previsti dal D. Lgs. N. 150/2009.
Il D. Lgs n. 150/2009 introduce due nuovi organismi esterni: - La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche; - L’Organismo indipendente di valutazione.
La Commissione esercita le attività di cui all’art. 13, commi 5, 6 ed 8 e indirizza, coordina e sovrintende all’esercizio delle attività, indicate dall’art. 14, comma 4, degli Organismi indipendenti, promuovendo sistemi e metodologie finalizzate al miglioramento della performance delle PA.
La Commissione ha sottoscritto protocolli d’intesa con l’Anci e Upi. L’Anci ha lanciato il progetto Performance e Merito al fine di sostenere gli enti locali nella fase di implementazione della riforma (modello di valutazione delle performances organizzative, validazione degli indicatori di performance, call center durante la fase di sperimentazione, linea diretta con personale qualificato, customer satisfaction). Il contributo per la partecipazione alla sperimentazione è il seguente: - Comuni fino a 5.000 l’adesione è gratuita; - Comuni tra 5.000 e 20.0000 abitanti 500 euro; - Comuni tra i 20.000 e i 60.000 abitanti 1.000 euro; - Comuni con più di 60.000 abitanti 2.000 euro; - Comuni Capoluogo di Provincia 3.000 euro; - Comuni metropolitani 4.000 euro.
L’Ente, che parteciperà alla sperimentazione, contribuendo alla raccolta dei dati necessari all’implementazione del ranking, sarà assistito in tutta la fase di adeguamento alle previsioni del D. lgs n. 150/2009 sarà considerato adempiente alle stesse, secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa. Hanno aderito al progetto 586 comuni su 8100.
All’Organismo indipendente di valutazione (OIV) compete la misurazione e valutazione della performance e la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice. Le disposizioni contenute nell’art. 14 non sono applicabili alle amministrazioni locali e, pertanto, le funzioni e le caratteristiche dell’OIV sono stabilite dagli enti locali e dalle regioni che dovranno definire struttura, composizione e compiti dell’organismo. Su tali aspetti è opportuno che gli enti facciano proprie le direttive della Commissione e dell’Anci.
L’OIV sostituisce i servizi di controllo interno e può essere costituito da un organo monocratico o collegiale (tre componenti) in rapporto alle dimensioni e alla complessità della struttura.
Per un efficace funzionamento dell’OIV sembra utile garantire la presenza di persone con requisiti di elevata esperienza e professionalità maturata nel campo del management, della misurazione e valutazione delle performance, dell’organizzazione e del controllo di gestione. L’organismo è nominato dal sindaco, previo parere della Commissione, per un periodo di tre anni tramite apposite procedure di selezione dei componenti. E’ prevista la costituzione dell’OIV in forma associata per i comuni di ridotte dimensioni.
Tutte le PA devono conformarsi alle direttive stabilite dalla Commissione. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito della conformità alle linee guida della Commissione, possono adottare gli strumenti che ritengono più consoni per la misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale.
Le PA che si attengono al rispetto alle disposizioni del Titolo II, Misurazione, valutazione e trasparenza della performance, del decreto legislativo possono erogare premi legati al merito ed alla performance. La mancata adozione e realizzazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità comporta il divieto di erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili degli uffici coinvolti.
Entro il 31 dicembre 2010 gli enti locali dovranno introdurre i cambiamenti prescritti, attraverso l’adeguamento del proprio ordinamento, e precisamente: - Piano della trasparenza e dell’integrità; Sistema di misurazione e valutazione della performance; - Ciclo di gestione della Performance; - Organismo indipendente di valutazione. Inoltre, gli enti locali e le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi indicati dagli articoli a cui fa riferimento l’art. 31, comma 1 (Premi e merito).
Per gli enti locali e le regioni che non rispetteranno le scadenze indicate dal 1° gennaio 2011 e fino all’emanazione della disciplina regionale e comunale si applicano le disposizioni previste dal Titolo II “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance” e dal Titolo III “Merito e premi” del D. Lgs. n. 150/2009.

Schema normativo del D. Lgs. 150/2009 per le regioni ed enti locali
Link utili
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche
ANCI – Progetto Performance e Merito

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