sabato 2 giugno 2012

La trasparenza non decolla in Italia

L’Italia è caratterizzata da un alto tasso di corruzione e da una elevata sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e dei partiti. Per invertire tali tendenze occorre tra l’altro intervenire sulla trasparenza totale, la quale rappresenta un fattore rilevante per rompere l’equilibrio esistente: bassa trasparenza = alta corruzione = bassa partecipazione.
Nonostante gli interventi normativi operati degli ultimi anni la situazione non tende a mutare. Le PA si sono impegnate a recepire formalmente la nuova normativa senza cambiare nulla dal punto di vista sostanziale ed operativo.
Mancano, tuttavia gli incentivi giusti affinché il principio della trasparenza totale venga applicato e le sanzioni per le amministrazioni e i loro addetti che non lo applicano, dichiara il senatore Pietro Ichino. “Quella che avrebbe dovuto essere la chiave di volta della riforma, conclude Pietro Ichino, ossia la Civit (Commissione Indipendente per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza delle amministrazioni), ha però omesso totalmente di fare quanto era in suo potere per promuovere la conoscenza e l’applicazione di queste norme, e in molte occasioni ha operato essa stessa in modo opaco per quel che riguarda l’amministrazione delle proprie risorse”.
La situazione degli enti locali non è meno grave delle Amministrazioni Centrali dello Stato. I comuni guardano con diffidenza i nuovi principi e si limitano a pubblicare nel sito web poche ed irrilevanti notizie.
Un gruppo di studiosi e giornalisti ha presentato il documento “Dieci buoni motivi per volere una legge sulla trasparenza della pubblica amministrazione” al fine di adottare un “Freedom of Information Act” in Italia.
Si indicano le norme introdotte negli ultimi anni che disciplinano la trasparenza totale.
- Art. 4 della Legge n. 15/2009, comma 2 lettera f). Tale norma è stata inserita grazie ad un emendamento presentato dal senatore Pietro Ichino ed approvato dal Parlamento.
“[…] h) assicurare la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione, anche attraverso:
1) la disponibilità immediata mediante la rete Internet di tutti i dati sui quali si basano le valutazioni, affinché possano essere oggetto di autonoma analisi ed elaborazione;
2) il confronto periodico tra valutazioni operate dall’interno delle amministrazioni e valutazioni operate dall’esterno, ad opera delle associazioni di consumatori o utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato;
3) l’adozione da parte delle pubbliche amministrazioni, sentite le associazioni di cittadini, consumatori e utenti rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di un programma per la trasparenza, di durata triennale, da rendere pubblico anche attraverso i siti web delle pubbliche amministrazioni, definito in conformità agli obiettivi di cui al comma 1;”
- Art. 11 del D. Lgs n. 150/2009 Trasparenza. Tale articolo scaturisce dall’art. 4 della L. n. 15/2009.
“1. La trasparenza e' intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance”.
- Art. 19, comma 3-bis, L. 196/2003 (Codice della Privacy). Emendamento del senatore Pietro Ichino al Collegato al Lavoro L. n. 183/2010
 “3-bis. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d).”
Considerata la grave crisi economica e sociale dell’Italia, l’attuazione della trasparenza totale con i relativi benefici che ne conseguono non costa nulla allo Stato occorre solo la buona volontà degli amministratori e l’introduzione di incentivi e sanzioni.
Per quanto riguarda gli enti locali è necessario un impegno pressante e costante da parte delle opposizioni nei comuni in cui la trasparenza totale non è stata ancora realizzata.

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