giovedì 30 novembre 2017

Infortunio in itinere per il car pooling

L’on.le Diego Zardini ha presentato una proposta di legge al fine di riconoscere l’infortunio in itinere per coloro che utilizzano il car pooling nel percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
Si riporta parzialmente la relazione che accompagna la proposta di legge.
“Si avvertono sempre di più alcune problematiche (riscaldamento globale, inquinamento, tutela della salute) che investono il pianeta, le nazioni ed i centri urbani. Oggi le città ed i centri urbani sono profondamenti cambiati ed hanno bisogno sempre di più di risolvere alcuni problemi fondamentali, quali l’inquinamento, la congestione del traffico e la salute dei cittadini che possono essere affrontati con una pluralità di interventi, tra i quali l’utilizzo di mezzi alternativi all’uso dell’automobile privata per recarsi al lavoro.
Occorre non solo attuare i contenuti dei trattati internazionali per scongiurare la crisi ambientale che interessa l’intero pianeta ma anche scoprire ed adottare nuovi strumenti per contrastare gli effetti negativi derivanti dall’uso spregiudicato delle risorse.
Il sistema dei trasporti privati vive un’epoca di profondi cambiamenti su scala globale. Sono in numero sempre crescente, soprattutto nelle città e nei grandi centri urbani i cittadini che cercano e sperimentano soluzioni per la mobilità urbana, più economiche e più sostenibili, rispetto alla tradizionale automobile di proprietà. Il car pooling si è trasformato in realtà tangibile e concreta. Per tale motivo e per gli effetti sulla riduzione dell’inquinamento e dei costi occorre adeguare la legislazione alle nuove esigenze con l’introduzione dell’infortunio in itinere per coloro che utilizzano il car pooling per recarsi al lavoro.
Inoltre, occorre tenere presente che la dipendenza dall’estero in materia energetica impone all’Italia di promuovere delle forme alternative di trasporto che incidano positivamente sul consumo e sul risparmio energetico.
Nella Legislatura XVII il Parlamento ha approvato delle disposizioni che riconoscono l’infortunio in itinere per coloro che utilizzano la bicicletta durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
La proposta, riconoscendo l’infortunio in itinere anche per coloro che usano il car pooling, risponde alle esigenze sociali ed economiche di uno Stato moderno che pone attenzione:
-   all’impatto ambientale (inquinamento acustico, atmosferico ed emissione del gas serra;
- ai costi legati alla mobilità urbana (benzina);
- alla tutela della salute dei cittadini (aspettativa di vita più lunga, riduzione dello stress);
- al traffico sulle strade (decongestione del traffico, riduzione degli incidenti in itinere.
Nella società del terzo millennio bisogna considerare che la crisi economica e l’importazione delle fonti di energia obbliga l’Italia a riorganizzare la mobilità urbana con nuovi strumenti che ricadano positivamente sul consumo e sul risparmio energetico che in questo caso sono rappresentate dall’utilizzo del car pooling. Il car pooling genera dei benefici per l’azienda e per lavoratori:
- aumenta la soddisfazione dei lavoratori;
- i dipendenti arrivano puntuali al lavoro;
- diminuzione dello stress;
- meno assenze dovute agli scioperi dei mezzi di trasporto pubblico ed altri imprevisti;
- diminuzione dei costi di carburante.

E’ urgente e fondamentale riconoscere in ogni caso ai lavoratori che utilizzano il car pooling nel caso di incidente la piena tutela derivante dall’infortunio in itinere per l’impatto positivo che tale mezzo di trasporto implica sul benessere sociale ed economico dei cittadini. Dalle considerazioni descritte muove la presente proposta di legge.
La presente proposta di legge introduce una modifica del comma terzo dell’articolo 2 del D.P.R. 30.6 1965, n. 1124 al fine di prevedere la possibilità di riconoscere l’infortunio in itinere anche nel caso in cui si utilizzi un servizio di auto condivisa nel percorso casa-lavoro (car pooling). In questo caso l’utilizzo di tale servizio deve intendersi sempre necessitato, per gli effetti positivi sulla riduzione dell'inquinamento e dei costi del trasporto, a condizione che il lavoratore che intende attivare un servizio di auto condivisa nel percorso casa-lavoro (car pooling)dia preventiva comunicazione per iscritto al datore di lavoro del veicolo utilizzato, dei soggetti che condividono il servizio, dell’abilitazione alla guida del conducente o dei conducenti il veicolo, del percorso e della relativa fascia oraria almeno 7 giorni prima della data di attivazione del nuovo sistema di trasporto.
Inoltre, si modifica l’ultimo periodo del comma terzo dell’articolo 2 del D.P.R. 30.6 1965, n. 1124 allo scopo di prevedere che “in ogni caso” siano esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.
Diego Zardini si è impegnato a presentare un emendamento alla legge di bilancio affinché venga riconosciuto l’infortunio in itinere per coloro che utilizzano il car pooling durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.

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martedì 28 novembre 2017

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giovedì 2 novembre 2017

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